STATUTO DELLA COMUNITA' DI GHIVIZZANO DEL 1586

 

Pianta della rocca del sec. XVI

                                  LO STATUTO DELLA COMUNITA’

                                                DI GHIVIZZANO

                                                       DEL 1586


Detto statuto si conserva nell’archivio comunale di Coreglia e si raccolgono le regole sull’amministrazione, ordine e divieti sulla tutela dei boschi, la coltivazione dei campi, degli orti, della vendemmia, sulla prevenzione degli incendi, sull’edilizia, igiene pubblica, le piagge del Serchio, la vita religiosa e l’istruzione.

Riportiamo gli articoli più importanti:

non biasimare il prossimo, parlare onestamente e non andare in giro portando armi.

le votazioni devono farsi segretamente in “bussile” e gli “officiali” responsabili della segretezza con pena di 10 soldi per gli inadempienti.

l’obbligo di rimondare e ripulire i terreni attraversati dai “docaj” (erano canali per lo scorrimento delle acque scavati nei tronchi degli alberi) nel mese di aprile. In questo capitolo si nomina “la Centesima” località del paese di cui si ignora l’origine.

del trattamento dei forestieri che abitano a Ghivizzano, e qua l’ospitalità lascia un po' a desiderare. Si legge: ”gli originali homini del comune habbino maggior privilegio degli altri adventitij” infatti dovevano pagare lire dieci per ogni “colta”(cioè ogni tre mesi) se maggiori di anni 14 e cinque lire se minori.

Il paese di Ghivizzano è piccolo e allora non si possono sfamare bestie forestiere con pena di 20 bolognini per bestia minuta e 40 per bestia grossa.

I terreni comunali venivano messi all’incanto (cioè al miglior offerente) nel mese di dicembre

Divieto di portare calocchie (palo o canna per sostenere le viti)

esclusi i periodi di potatura dei vigneti causa la miseria di legname.

divieto di portare roncole (pennati) od uncini per la campagna per non recar danno alle piante

di non poter far frondi di castagno fino a San Lorenzo (10 agosto) né sul suo né su quello degli altri.

Obbligo di accusare chi avesse fatto danni a persone e animali.

L’accusatore veniva mantenuto rigorosamente segreto.

era dovere accompagnare la Santa Comunione (era pacifico il binomio Dio e patria, trono e altare)

Obbligo di dover andare alle “litanie” (preghiera di invocazione alla Madonna e ai santi)

Ordine di divieto a ciascuna famiglia di fare qualsiasi tipo di lavoro nei giorni di domenica e feste votive.

Obbligo di accompagnare i morti alla sepoltura cosa lodevole e meritoria almeno per un uomo a famiglia, pena soldi due ogni trasgressione.

nessuna persona osi cominciare la vendemmia finché non sia dato ordine pena 25 bolognini (per ottenere miglior vino e evitare sconfinamenti)

Ogni famiglia è obbligata a seminare terreno per orto e a mantenerlo con obbligo di pianta 300 piedi di cavoli (un piede era 25 cm) e a febbraio mezzo staio di fave con pena di 20 bolognini.

Le strade devono essere spazzate ogni sabato per lo spazio della propria casa. I “necessarj” (ganinetti) devono aver condotti coperti fino a terra.

divieto di gettar acqua o alcuna cosa putrida sulla strada.

Divieto di costruire capanne dentro le mura del castello e di accedere fuochi in luoghi con tetti coperti a paglia.

divieto di costruire edifici senza licenza sui corsi d’acqua.

della vicenda dei porci. Due per famiglia che dopo la raccolta delle castagne dovevano essere sorvegliati dal porcaio che faceva le veci del proprietario.

Concedere l’accesso ai porci e alle altre bestie nelle selve nel mese di ottobre.

divieto di tagliare o danneggiare i castagni (principale prodotto delle popolazioni della montagna)

Si doveva prestare servizio “operario” alla chiesa di San Pietro estraendo due designati tra i “brevi” (biglietti con nome) posti in un “bussilo” (borsa)

lo statuto di Ghivizzano è l’unico fra tutti gli statuti del Comune che parla della scuola che era solo per i maschi e non era obbligatoria.

sopra i luoghi di Maltagliata (territorio al di là del fiume) e delle piagge del Serchio era divieto tagliare ai forestieri piante di qualunque specie e vetrici senza licenza.

Le piagge del Serchio vanno dalla Grotta del Dente al canto del piano di Strignana (l’attuale Piano di Coreglia).


Nel paese a gestire, controllare e applicare le regole dello statuto c’erano sette conservatori.

E’ interessante il nome di alcuni luoghi ancora noti come “Suffonti, le Molina, Camparlese”

Lo statuto in calce ha un sigillo di ceralacca ed è approvato dagli Anziani di Lucca.

Si nota che a quei tempi avvenivano molti furti , dovuti allo stato di bisogno, relativi a animali da cortile, prodotti della terra e dei boschi e feroci erano le contese per un diritto di passo, l’allargamento di un sentiero e lo spostamento arbitrario di un confine.

Nei testamenti si nota la povertà lasciando agli eredi un martello, una coperta, un materasso, una vanga o una botte e se pur di cose modeste non era raro scoppiasse un contenzioso.

Le indagini per atti criminali sono a volte brevi e a volte lunghissime ne citiamo una per stupro, reato commesso a Gromignana il 14 maggio 1795 che occupa un intero volume.

Un altro fatto reca l’accusa di essere entrato nella selva del proprietario col bestiame e mentre questo pascolava aver rotto gli innesti fatti ai castagni.


***********


La prevenzione dalle malattie infettive era un problema particolarmente sentito a Ghivizzano. La norma di non lasciare aperte chiaviche e pozzi neri, l’obbligo di spazzare settimanalmente la via e non gettarvi roba putrida e maleodorante.

Si sa che nel 1802 fu fatto un nuovo statuto e nell’archivio del comune di Coreglia c’è un registro con la dicitura: “Libro dei decreti della parrocchia di Ghivizzano” che contiene uno statuto di undici articoli che parlano dei modi di eleggere i governatori e di procedere nelle adunanze.



Da altro articolo di Terra Lontana del prof. Pellegrini del 1986

Il tomo (volume) segnato con n° 7 dell’archivio comunale di Coreglia contiene questo statuto, il cui esame apre fondata opinione su quale fosse la vita dei nostri antenati in questo castello che dipendeva dalla Repubblica di Lucca. I sudditi, oltre la cerchia delle sei miglia, erano divisi in vicarie e queste in “comunità” costituite da ciascun paese.

La direzione delle comunità era affidata a sette nativi, chiamati “conservatori del comune” che veniva eletti a scrutinio segreto. Si riunivano al suono della campana, oppure per avviso personale, a cui provvedeva “l’offiziale” o inserviente, gli assenti non giustificati erano passibili di una multa.

Lo statuto è del 1586.

Questi alcuni dei 31 articoli.

* il terzo faceva divieto di portare armi nel territorio del comune

* il quinto di dover rimondare et mettere ogni anno li docai (i fossi

d’irrigazione) del ditto comune

*il sesto si occupa dei forestieri e dei “tramutandi”(cioè

provenienti da altra vicaria) che dovevano pagare così i maschi come le femmine per ogni colta ( imposta o tassa ogni tre mesi) soldi 10 e per i minori (sotto 14 anni) soldi cinque ciascuno.

Come si vede il senso dell’ospitalità lasciava a desiderare.

*il nono faceva divieto di portare “calocchie” (i sostegni delle viti) in certi tempi. Si potevano trasportare in marzo, aprile e maggio.

Si considerava la estrema miseria di legname perciò si deduce che si volesse impedire di spogliare le vigne per tener il focolare acceso nelle case.

*il decimo faceva divieto di portare roncole(pennati) e oncini, pena soldi venti. Perchè chi girasse armato di tali arnesi destava il sospetto di adoperarli per danni alle piante. E’ il caso di aggiungere che il castagno era particolarmente protetto poiché costituiva la più importante raccolta agricola.

*l’undicesimo proibiva “far frondi per infine a San Lorenzo

(10 agosto) né il sul suo, né in su quel d’altri, pena soldi venti per ciascuno” Si intende frondi di castagno che servivano a far il castagnaccio con i testi di terracotta.

*l’articolo 12° “accusare di far danno”

Ciascun abitante di età maggiore a 18 anni aveva il diritto di denunciare i danni arrecati ai propri e agli altrui terreni.

I governatori delle vicarie avevano nominato due guardiani detti “dei danni dati” col compito di sorvegliare e denunziare i “vandali”. La gravità del danno era quantificata dagli “ stimatori” e trasformata in colta (tassa) da riscuotere in pagamento a beneficio del danneggiato.

Quando la denuncia veniva da privati cittadini, la tassa riscossa, divisa in tre parti, andava una parte al danneggiato, una al denunziante e la terza andava alla cassa della comunità.

*l’articolo n°14 scrive “De accompagnare la santa comunione(detta viatico, veniva portata in processione agli infermi)

Quando di sonerà la campana ordinamo che almanco un homo per ciascuna famiglia o vero una donna di età di anni 18, si presenti alla chiesa per accompagnare ditta santissima communione” Pena di soldi 4 ciascuna famiglia.

*l’articolo n° 15 “Dover andare alle litanie. Ordine che almanco uno per famiglia sia tenuto ad andare alle litanie, processioni ordinarie et luminarie. Pena di soldi 2”

*l’articolo 16 nomina le feste che si devono rispettare con il riposo festivo con pena di soldi 10. Dice inoltre: 1) non Non fare alcun lavoro 2) Non bastare (mettere il basto) ad alcuna bestia 3) Dello accompagnare il corpo dei morti alla sepoltura “Ordinamo che almanco uno per ciascuna famiglia che sentisse il suono della campana sia tenuto accompagnare ciascuno corpo alla sepoltura. Pena soldi 2.”

*l’articolo 17 determinava “Quando fosse lecito poter vendemmiare”



Da un articolo di Terra Lontana


LO STATUTO DELLA COMUNITA’ DI GHIVIZZANO


Il tomo (volume) segnato col n° 7 dell’archivio comunale di Coreglia contiene questo statuto, il cui esame apre una fondata opinione su quale fosse la vita dei nostri antenati in questo castello che dipendeva dalla repubblica di Lucca.

I sudditi, oltre la cerchia delle sei miglia, erano divisi in vicarie e queste in “comunità” costituite da ciascun paese.

La direzione della comunità era affidata a sette nativi, chiamati “conservatori del comune” che venivano eletti a scrutineo segreto.

Si riunivano al suono della campana, oppure per avviso personale, a cui provvedeva l’”officiale” o inserviente, gli assenti non giustificati erano passibili di una multa.

Questo statuto, fortunosamente conservato, è del 1586.

Poiche, anche per mancanza di spazio, non si ritiene opportuna una trascrizione di tutti gli articoli (31) spigoliamo qua e là raccogliendo quelli apparsi più significativi.

Il terzo fa divieto di biasimare e di portare arme in comune (nel territorio del). Il quinto fissa l’obbligo “di dover rimondare et nettare ogni anno li docai (i fossi dell’irrigazione) del ditto comune”

Obbligo per i proprietari frontisti ancora attuale.

Il sesto si occupa dei forestieri(immigrati non appartenenti alla repubblica di Lucca) e dei tramutati (cittadini della repubblica, ma provenienti da altra vicaria). E comincia con questa premessa: “Acciò che i nostri originali homini del nostro comune habbino maggior privilegio degli altri avventizzi li quali sono venuti ef habitano… statuimo et ordinamo debbino pagare così li maschi come le femmine per ogni colta (imposta o tassa ogni tre mesi)

per ciaschumo maggiore di anni 14, soldi dieci (in più), i minori soldi cinque ciaschuno”.

Come ognuno vede il senso dell’ospitalità lasciava a desiderare.

Gli articolo 9, 10, 11, 12 trattano dei danni recati alle colture e al patrimonio boschivo. Il n° 9 proibiva di portar “calocchie” ( i sostegni delle viti). Si potevano trasportare in marzo, aprile e maggio. La premessa di questo articolo è fatta di queste parole:

Considerata l’estrema miseria di legname” perciò si deduce che si volesse impedire di spogliare le viti per tenere il focolare acceso nelle case. L’articolo 10 faceva divieto di portar roncole (pennati) e oncini, pena soldi venti. Perchè chi girasse armato di tale arnesi poteva destare il sospetto di adoperarli in danno alle piante. E’ il caso di aggiungere che il castagno era particolarmente protetto poiché, nelle nostre parti, costituiva la più importante delle raccolte agricole. L’art. 11 proibiva di “far sfondi per infine a San Lorenzo (10 agosto) né in sul suo, né in su quel d’altri, pena soldi venti per ciaschuno”.

S’intende frondi di castagno che servivano a fare il castagnaccio con i testi di terracotta. In ciascuna comunità era previsto che ciascun abitante maggiore degli anni 18 aveva il diritto di denunziar i danni arrecati ai propri e agli altri terreni

I governatori delle vicarie avevano nominato due guardiani detti “dei danni dati” cioè “arrecati” con il compito di sorvegliare e deninziare i “vandali”. La gravità del danno era quantificata dagli “stimatori” e trasformata in colta (tassa) da riscuoter in pagamento e beneficio del danneggiato. Quando la denunzia veniva da privati cittadini, la tassa riscossa, divisa in tre parti, andava una parte al danneggiato, una al denunziante e la terza parte andava alla cassa della comunità. Così è spiegato l’articolo 12 con il titolo: “ Di accusare di far danno”

Gli articoli 14, 15 e 16 contengono prescrizioni di carattere religioso. Il primo dei tre scrive: “De laccompagnare la santa comunione” Quando si sonerà la campana adinamoche almanco un homo per ciaschuna famiglia o vero una donna di età di anni 18, si presenti alla chiesa ad accompagnare ditta santissima communione. Pena di soldi 4 ciaschuna famiglia.

Il n° 15: “Di dover andare alle litanie”. Ordine che almaco uno per ogni famiglia sia tenuto ad andar alle letanie (litanie) , processioni ordinarie et luminarie. Pena soldi 2”.

L’art. 16 nomina le feste “che si debbino guardare” cioè rispettare col precetto del riposo festivo.


F. LERA



                       Lo statuto della Comunità

                      di Ghivizzano del sec. XVI



                            Estratto dal GIORNALE STORICO DELLA LUNIGIANA

                                    Nuova Serie - Anno XXVI-XXVII - N. 1-4

                                   GENNAIO - DICEMBRE 1 9 7 5 - 1 9 7 5


                              ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI


LO STATUTO DELLA COMUNITA' DI GHIVIZZANO DEL SEC. XVI

I - CENNI STORICI SU GHIVIZZANO


La prima notizia su Ghivizzano risale al 983, anno in cui il vescovo Téudegrimo allivellò alla famiglia dei Rolandinghi l'intero piviere di Loppia con tutte le sue ville (1). Questo contratto permette di stabilire l'estensione del piviere di Loppia nel sec. X, corrispondente in linea di massima al territorio degli attuali comuni di Barga e Coreglia, ma soprattutto costituisce, insieme ad altri documenti redatti negli stessi ni (2), un valido punto di riferimento per lo studio delle istituzioni politiche nel bacino del Serchio fra il X e il XIII secolo.

Negli ultimi decenni del X secolo si venne a formare nella Diocesi di Lucca, in par­ticolar modo in Val di Serchio e intorno alla città, una classe di feudatari vassalli del vescovo (3). I nuovi signori ottennero la giurisdizione totale o parziale sul territorio di vari pivieri prendendoli a livello, per intero o in comune con altri signori, dietro canoni in danaro generalmente irrisori (4). La potenza economica e politica dei nuovi feudatari era basata sulle rendite delle pievi e sull'appoggio vescovile. Ben presto però intervennero due atti a indebolire la loro posizione: il divieto imposto nel 1062 da papa Alessandro II di allivellare, alienare o vendere beni del Vescovato di Lucca (5) e il riconoscimento delle bonae institutiones concesso ai comuni di Castiglione, Ceserana. Barga, Coreglia e


  1. Cfr. D. BARSOCCHINI. Memorie e documenti per servire all'istoria della Città e Stato di Lucca, vol. III. pp. 666-668, M. Pacini Fazzi, Lucca. 1971.

  2. Cfr. D. BARSOCCHINI, Op. cit.. vol. III: contratti di livello redatti durante gli ultimi decenni del X sec., specialmente sotto i vescovi Adalongo, Guido I, Teudegrimo e Isalfredo.

  3. Le principali consorterie nobiliari che prendono forza in questo periodo sono: i Rolandinghi, i Soffredinghi, i Cellabaroti, i Gherardinghi, i signori di Bacciano, di Dalli e i conti di Gragna. Quest-ultime due avevano i loro possessi nella Diocesi di Luni. che si estendeva su gran parte dell-Alta Garfagnana (Cfr. GEO PISTARINO. La Dio­cesi di Luni, Ist. Intern. Studi Liguri. Bordighera 1964).

  4. Ampia conferma di ciò si ha dai contratti di livello, pubblicati dal BARSOCCHINI nell'opera sopra citata.

  5. Cfr. D. BARSOCCHINI. Op. cit.. pp. 666-668. doc. 1795 conservato nell’archivio di Lucca.



Ghivizzano (Lucca): porta a monte del castello con in alto la torre della fortezza.

Ghivizzano dalla contessa Matilde (6). Il riconoscimento marchionale delle loro istituzioni amministrative consentì a questi castelli di negoziare, da pari a pari con il comune di Lucca, numerosi trattati di alleanza durante la lunga serie di guerre che nel XII e XIII secolo sostennero contro i signori locali. Per le benemerenze acquisite sul campo di battaglia Lucca dichiarò suoi concittadini gli abitanti di questi comuni e concesse loro di fregiarsi con il suo stemma (7)

Nel 1176 Ghivizzano, in seguito alla prima divisione amministrativa del bacino del Serchio. fu incluso da Lucca nella vicaria a Perpore infra. Durante le guerre fra Guelfi e Ghibellini e fra Federico II e il Papato, i liberi comuni della Val di Serchio si assicurarono per alcuni decenni una notevole autonomia. La cosa fu resa possibile dalla politica papale tendente a disgregare in Garfagnana i possessi lucchesi e dalla relativa autorità che i rappresentanti imperiali avevano nella regione. Nel 1272 Ghivizzano entrò a far parte della vicaria di Coreglia. dopo la seconda unificazione della Valle del Serchio sotto

(6) Cfr. C. DE STEFANI. Storia dei comuni di Garfagnana. Soc, Tip. Modenese, Modena.

1925

(7) Cfr. A. MANCINI. Storia di Lucca. pp. 44-82.

il dominio lucchese (8). In que­sti documenti assistiamo alla scomparsa delle ultime vestigia feudali sia a Coreglia che a Ghivizzano. Infatti nell'Estimo della Diocesi di Lucca del 1260 le chiese. parrocchiali di questi due centri risultano quelle del popolo, intitolate entrambe a S. Martino (9), nonostante le presenze nei due centri di chiese castellane. Le Rationes Decimarum del 1301-1303 indicano S. Pietro, posta all'interno della rocca, come chiesa parrocchiale di Ghivizzano. A Coreglia il trasferimento della parrocchia da S. Martino alla chiesa castellana di S. Michele è successivo, comunque non posteriore al 1388 (10). Il cambiamento è spiegabile con il passaggio delle rocche dei due centri dai Rolandinghi, antichi feudatari, ad una delle maggiori vicarie istituite dal comune di Lucca. La chiesa castellana, prestandosi meglio alle adunanze della comunità, lentamente assunse maggiore importanza di quella del popolo, anche perché questa era situata o fuori delle mura (S. Martino di Coreglia) o comunque in zona periferica (S. Martino di Ghivizzano).

Venuta meno la consorteria dei Rolandinghi Ghivizzano passò sotto l'amministrazione lucchese, esercitata spesso da membri della famiglia degli Antelminelli, che avevano case e possessi terrieri a Borgo a Mozzano, Coreglia e Ghivizzano stessa. Con i disordini successi a Lucca alla morte di Castruccio (1328), l'importanza di Ghivizzano crebbe notevolmente, specie sotto Francesco Altelminelli, già Vicario imperiale di Lucca alla morte del cugino, quindi Conte di Coreglia (1355), dal nome del capoluogo della vicaria a cui Ghivizzano apparteneva (11). Francesco, infatti, che forse solo nel 1341 abbandonò le sue terre, braccato dalle armi scaligere che in quel tempo si erano impadronite di Lucca. dimorò quasi sempre in Ghivizzano con la prima moglie Giovanna e il figlio Filippo, quindi con la seconda moglie Tobiola dei conti Guidi di Romena, dalla quale ebbe più figli (12). Dopo la sua morte avvenuta violentemente per mano di Arrigo e Valleriano, figli di Castruccio. conservando la giurisdizione su tutta la vicaria abitò a Ghivizzano il figlio di Francesco, Nicolao, che ne fu cacciato nel 1369, anno in cui

  1. Cfr. A. MANCINI. Op. cit.. pp. 44-82.

  2. Cfr. P. GUIDI. Rathiones Decintaram. ltaliae, Tuscia, vol. Il, p. 261. Città del Vaticano, 1947.

  3. Per quanto riguarda la parrocchia di Coreglia cfr. P. GUIDI. Op. cit. e l'articolo di A. LETTIERI. L'uso dell'acqua santa provocò controversie fra i parroci della Lucchesia, in La Nazione del 15 ottobre 1957.

  4. Per le vicende politiche di Lucca dopo la morte di Castruccio Castracani fino alla Signoria degli Scaligeri cfr. A. MANCINI, Op. cit.. pp. 143-152.

  5. Nella parrocchiale di S. Pietro, sulla sinistra dopo l'ingresso, si notano due pietre tombali, molto consumate dal tempo. Le iscrizioni latine…, disposte in caratteri gotici lungo i bordi, risultano in gran parte cancellate. Questo. approssimativamente, il loro contenuto: 1) Sepolcro della signora Giovanna, sposa del nobile conte signor Francesco Castracani che morì nel mese di marzo del 1336. La sua anima riposi in pace. 2) Qui giace Filippo. figlio del signore Francesco conte di Coreglia. che morì nel 1347.

21 del mese di agosto




Ghivizzano (Lucca): muraglione della fortezza e chiesa di S. Pietro.

Lucca riacquistò la libertà da Carlo IV di Boemia. Da allora la sede della vicaria fu trasferita a Borgo a Mozzano, nelle case stesse che erano appartenute ai figli di Francesco.

La rocca di Ghivizzano continuò tuttavia a conservare la sua efficienza.

E ciò è dimostrato dalle Cronache di Giovanni Sercambi, dove

di vettoviglie e munizioni alle dipendenze di quattro sergenti, e dal Carteggio di Paolo Guinigi nel quale si leggono varie lettere che la riguardano direttamente. Nella prima, datata 7 marzo 1408, Buonagiunta Dardagnini, vicario di Coreglia, comunica dalla sede di Borgo a Mozzano la caduta di circa 16 canne (m. 38 circa) delle mura di Ghivizzano per effetto delle piogge; nella seconda del 13 agosto seguente, sempre il Dardagnini domanda licenza di entrare nella suddetta rocca e in altre della vicaria per gli accorgimenti necessari; e nelle tre successive del 26 settembre, 25 ottobre e 3 novembre, oltre che scagionarsi della taccia di non aver fatto rimuovere le munizioni nelle fortezze, il medesimo fornisce precisazioni sul costruendo campanile di S. Pietro di Ghivizzano, da farsi aperto verso la rocca, contrariamente al primitivo ordine che fosse tutto murato. Un chiaro interessamento di Paolo Guinigi per Ghivizzano si palesa però due anni più tardi. Il primo settembre 1410 viene infatti informato dal vicario Landuccio Menabuoi che i restauri del palazzo, della rocca e della camera della torre di detto castello stavano per terminare e, subito dopo, che non solo erano stati apprestati il palazzo e la camera della torre, ma gli alloggiamenti per 40-50 cavalli. Tale palazzo non poteva essere che la vecchia dimora di Francesco Castracane e dei suoi figli, e la torre quella che ancora troneggia al centro dell'orto della canonica, il cui interno è appunto ampio. spazioso, ben illuminato e capace di più letti. Data l'amenità del luogo, la posizione strategica della fortezza e la presenza nella rocca di un edificio di notevoli capacità recettive, non stupisce che il Guinigi scegliesse Ghivizzano come meta di frequenti soggiorni per sé e la famiglia. In una lettera del 15 settembre 1410 il fiduciario Piero Lamberti dà infatti notizia al Principe che i suoi figli Ladislao, Ilaria e Sveva godevano ottima salute; in un'altra di poco successiva lo informa di aver tutto ordinato per riceverlo con la sua compagnia e in una terza, spedita 1'8 febbraio 1411. dà la prova di come i figli del Guinigi talvolta rimanessero a Ghivizzano anche nella stagione invernale (13). Da un salvacondotto, rilasciato in Ghivizzano il 18 giugno 1418 a Baldassarre Guinigi e alla sua comitiva di venticinque cavalieri, apprendiamo infine che Paolo Guinigi, l'anno della peste, aveva scelto come suo temporaneo rifugio questo castello.

Dopo la fine della Signoria (1430) e la caduta di parte della vicaria di Coreglia in mano di Francesco Sforza, che per qualche anno fece di. Ghivizzano il centro di un minuscolo potentato (1438-1441), la rocca del suddetto castello rimase possesso della Repubblica fino all'avvento del Principato napoleonico. Proprietà privata per più di un secolo

(13) Cfr. L. Fumi e E. Lazzareschi Carteggio di Paolo Guinigi parte II



Pianta della fortezza Di Ghivizzano

con atto rogato a Piano di Coreglia il 24 novembre 1925 dal notaro Giuseppe Pellegrini passò infine alla parrocchia dietro donazione fatta per procura da Ermenegildo Antoni, residente a S. Francisco di California (14)

Nel sec. XIV, per far fronte alle nuove esigenze difensive imposte dall'uso delle artiglierie, molte rocche dello Stato lucchese subirono poderose ristrutturazioni. ,Un disegno ancora inedito, giacente presso l'Archivio di Stato di Lucca (15), offre con assoluta chiarezza la possibilità di conoscere le caratteristiche essenziali di quella di Ghivizzano, comprese le misure perimetrali del palazzo, della torre e delle mura, grazie alla scala in braccia lucchesi (un braccio misurava cm. 59) segnata alla base del foglio.

Disposta alla sommità del colle che sovrasta il castello, dotato di due porte; di torri poi trasformate in case e, a mezzogiorno, di una via coperta detta Sossala, nel passato si giungeva come oggi alla fortezza salendo una lunga scalinata, aperta sulla sinistra verso il sagrato della chiesa romanica di S. Pietro e sulla destra in direzione di un munito avancorpo. Superata l'unica porta, stretta e ben difesa, all'interno presentava sulla destra un forno e sulla sinistra l'abitazione del castellano, collegata alle mura da un portico lungo 34 braccia (m. 20). Verso l'estremità della fortificazione, dopo la cisterna, a 56 braccia (m. 33) dalla casa, si levava le torre quadrata di 15 braccia di lato (m. 8,85), limitata a ponente da un muraglione che la isolava dal resto del recinto. Ad essa, come risulta dal disegno, si accedeva attraverso un ponte levatoio appoggiato al sentiero di ronda, di cui risultava fornito tutto il muro perimetrale (m. 225) eccetto che sul lato ovest, difeso da due torrioni, larghi m. 4,70 e sporgenti m. 1,80, provvisti alla sommità di un ballatoio.

Dopo questi brevi cenni storici passiamo ora a descrivere le caratteristiche e il contenuto del più antico statuto della comunità di Ghivizzano fino a questo momento sconosciuto, coevo forse della ristrutturazione cinquecentesca della rocca sopra descritta.

2 - NOTE SULLO STATUTO DI GHIVIZZANO

Lo statuto più antico di Ghivizzano risale agli ultimi decenni del XVI secolo ed è conservato in un codice cartaceo in quarto, estremamente mutilo. dell'Archivio Comunale di Coreglia Antelminelli. Non abbiamo notizie sull'esistenza di sue copie presso l'Archivio di Stato di Lucca. né

(14 ) Cfr_ A. LETTIERI. Ghivizzano, la Rocca e i Guinigi, in La Nazione, 14 gennaio

1953

(15) Cfr. S. Bongi, Inventario del R. Arch. Di Stato di Lucca I p. 243 n. 43 Lucca, Giusti

1872

di statuti ad esso precedenti (16). Perciò è lecito pensare che la copia dell'Archivio Comunale di Coreglia sia l'unico esemplare rimasto.

Il codice in questione presenta gravi lacune, come già detto in precedenza: mancano infatti 152 su 197 fogli originari. Risultano smarrite quasi tutte le riforme statutarie del XVII e del XVIII secolo registrate sul volume contenente i capitoli e, cosa. ancora più grave, anche parte del testo medesimo. La mancanza dei primi cinque fogli e dei fogli compresi fra il 39° e il 44° priva gli studiosi della data di stesura dello statuto e del nome del notaio che lo scrisse. In ogni modo possiamo affermare che la sua compilazione risulta anteriore al 10 giugno 1586. Infatti alla pagina 46 r. è riportata la fine del verbale di una delibera di consiglio risalente a quella data. La prima lacuna presente nel codice fa sì che la delibera ora ricordata costituisca il terminus ante quem per la datazione dei capitoli. Un altro limite cronologico per lo studio del problema viene offerto dallo statuto di Coreglia del 1571. I due statuti presentano somiglianze notevoli per quanto riguarda la scrittura, umanistica del 1500 in entrambi i casi. Le lettere componenti le singole parole dei due testi sono separate le une dalle altre; le maiuscole appaiono davanti alle parole iniziali di ogni capitolo e alle parole indicanti le principali disposizioni statutarie . (17). E' lecito pensare quindi che la redazione dei due statuti sia avvenuta con breve intervallo di tempo l'uno dall'altro.

Le abbreviazioni di parole sono abbastanza scarse e riguardano solamente questi casi:

p. = per

b = bolognini

coe = comune

dtti = detti

no' = non

serano = saranno

ptanto = pertanto

fco = facto

denutiarlo = denunziarlo

acora = ancora

q = quattrini

glie = quelle

cla = clausola

XRO = Cristo

Vic.° = Vicario

Comes.° = Commissario

sig.°r = signor

e' = et

nro = nostro

coditionz = condizione

Il volume presenta la numerazione delle carte, e non delle pagine, sul retro di ogni foglio nell'angolo destro alto. L'ordine dei fogli è indicato in cifre arabe, mentre i capitoli sono

(16) Cfr. Inventario del R. .Arch. di Stato in Lucca. vol. I, pp. 38-49. Tip. Giusti 7-tacca. 1872.

(17) Per quanto riguarda l’uso delle lettere maiuscole cfr il testo dello statuto stesso riportato in Appendice al seguente articolo: Per evitare travisamenti ogni parola è stata trascritta fedelmente dall’originale, eccetto quelle che rispondono alle abbreviazioni elencate.

contrassegnati da numeri romani.

Dello statuto ci rimangono trentuno capitoli, di cui l'ultimo gravemente mutilo. Fra questi possiamo individuare gruppi di disposizioni, che stavano alla base della convivenza paesana e del suo regolato ordinamento. Di fondamentale importanza incontriamo le norme riguardanti l'amministrazione pubblica vera e propria (capp. I-IV), l'ordine e la riscossione delle tasse (capp. V-VII, XII-XIV e XVI), il lavoro nei boschi (capp. IX-XII. XVII-XVIII), la vita religiosa (capp. XIV-XVII .e XXVIIII), la vendemmia e l'orticoltura (capp. XVIII-XIX), la salute pubblica, la prevenzione dagli incendi e la regolamentazione edilizia (capp. XX-XXIII e XXV), l'istruzione pubblica (cap. XXX) e le piaggie del fiume (cap. XXXI).

Una differenza sostanziale si nota fra le disposizioni che a Coreglia e Ghivizzano regolavano la vita politica. Coreglia, come sede di Vicaria, aveva bisogno di una organizzazione amministrativa e burocratica ben diversa dagli altri centri ad essa sottoposti. Lo statuto di Coreglia prevedeva infatti l'elezione dei sindaci, degli. offitiali, dell'Offitio dei Pa­cificatori, dell'Offitio sopra le Strade, degli impositori, e inoltre stabiliva la necessità di un notaio come Cancelliere del comune (18). A Ghivizzano invece troviamo solamente il consiglio, composto da tutti i capi famiglia o, in caso di necessità, da un uomo di età superiore a 25 anni per ogni famiglia (19), i sette conservatori del comune, lo scrivano, gli estimatori del comune e gli operari (20). Il consiglio aveva poteri decisionali in campo amministrativo, e per l'approvazione o meno delle delibere occorrevano i due terzi dei voti. I conservatori del comune avevano compiti di polizia urbana e di esattori degli incanti. Le comunità soggette non avevano il potere di emanare giudizi di carattere criminale né tanto meno di riscuotere certe multe, ma dovevano rivolgersi al Vicario sotto cui la giurisdizione si trovavano (21). Avevano il compito di vigilare, invece, su ogni possibile reato contro il patrimonio dei singoli e i beni pubblicati (nel caso di Ghivizzano i boschi comunali). Le sanzioni di carattere pecuniario erano rilevanti e diventavano gravose se comminate ai tramutanti e ai forestieri (22) che erano sottoposti a una tassa di soggiorno annua e a pene ben più

  1. Cfr. Statuto di Coreglia, capp. V, X, XV (questo cap. prevede l'elezione
    dei guardiani del
    comune) e XLVI, Arch. Com. di Coreglia.

  2. Cfr. Statuto di Ghivizzano del sec. XVI, cap. II, Arch. Com. di Coreglia.

  3. Cfr. Statuto di Ghivizzano capp. I. XXVI. XXIX Lo scrivano e gli offitiali

dei comune non sono ben tratteggiati nella loro funzione amministrativa da nessuno dei capitoli pervenutici.

(21) Cfr Statuto di Lucca del 1539libro I capitolo III, IV, V

(22) I tramutati erano dei cittadini che si trasferivano da una località all’altra mentre i forestieri erano sudditi di altri Stati.

gravi degli abitanti originari del centro.

Gli uomini di Ghivizzano vollero tutelare il patrimonio boschivo del comune e dei privati con una serie di disposizioni assai rigide che andavano dalla proibizione della raccolta di fronde di castagno prima di San Lorenzo, 10 Agosto, all'obbligo di fare pali da .vigna solamente per la effettiva sistemazione di vigne, fino al divieto di portare nei boschi roncole e. pennati. Tali limitazioni figurano alquanto attenuate nello statuto di Coreglia, forse per la consistenza molto più elevata del patrimonio forestale di questa comunità (23). Infatti i beni terrieri di Coreglia comprendevano quasi per intero il bacino del torrente Segone e tutta la sinistra orografica del torrente Ania (24), mentre il territorio di Ghivizzano era ristretto fra i beni comunali di Coreglia lungo il torrente Segone fino alla località Le Vene e i beni di Lucignana e di Vitiana. Il principale punto di contatto fra tutti gli statuti del XVI secolo è rappresentato dalla proibizione di tagliare o danneggiare castagni. La disposizioneè ripresa dal III capitolo del VI libro degli Statuti di Lucca del 1539 (25). Il taglio di selve con superficie superiore a mezza coltra (mq.2000) era consentito solo su licenza dell'Offizio sopra le Castagne (26). Ad esso erano subordinati l'innesto di almeno cinquanta castagni da effettuare sul terreno disboscato e la bonifica dello stesso da ogni pianta non produttiva e dal pietrame per una eventuale sostituzione dei castagni con olivi, viti, o comunque con colture più redditizie del castagno. Se il castagno rappresentava una delle fonti principali di ricchezza per le comunità montane, i maiali e le capre costituivano un potenziale pericolo per boschi e colture. La loro custodia era tassativa, sotto pena di pesanti multe. Inoltre i forestieri non potevano condurre sul territorio di Ghivizzano bestie a pascolare senza un permesso esplicito dei conservatori del comune e il pagamento di una tassa per ogni capo, pena una multa per ogni capo introdotto abusivamente, calcolata in base al concetto di bestia grossa (bovini ed equini) e bestie piccole (caprini ed ovini). Nei casi di grave inadempienza era invece prevista la confisca delle greggi. La severità variava da centro a centro. Per Ghivizzano emerge anche in questo caso la limitatezza del territorio.

La viticoltura e l'orticoltura erano regolate in modo da evitare che le singole famiglie venissero a trovarsi in difficoltà per il reperimento

(23) ACC sez pre Unitaria. Estimo di Coreglia del sec. XVI.

(24)Cfr. Estimo di Coreglia del sec. XVI

(25) Le restrizioni sul taglio dei castagni erano volute per evitare il pericolo di carestie e ricorda le leggi che la Repubblica di Venezia aveva imposto per la protezione di boschi di querce del Montello.

(26) L’Offizio sopra le Castagne aveva il compito di tutelare i boschi

di determinate derrate alimentari (27)

La prevenzione dagli incendi e dalle malattie infettive era un problema particolarmente sentito a Ghivizzano. La norma di non lasciare aperte chiaviche e pozzi neri, presente in numerosi statuti di comunità soggette, è qui ribadita; inoltre ogni abitante era tenuto a spazzare settimanalmente le vie e a non gettarvi roba putrida o maleodorante. La prevenzione contro gli incendi si incentrava invece sull'obbligo di non costruire capanne con tetto a paglia in Ghivizzano, e a non accendere fuochi in capanne o metati anche parzialmente costruiti in paglia o frasche.

E' poi curioso notare come nel XVI secolo esistesse a Ghivizzano una regolamentazione edilizia. Infatti al capitolo XXV viene proibita la costruzione di edifici su corsi d'acqua senza precisa autorizzazione comunale, pena una multa salata e la distruzione dell'edificio.

Diverso aspetto negli statuti prendono i capitoli sulla manutenzione delle strade, ma costante resta il principio che tutti .gli uomini del comune dovessero fornire un certo numero di giornate lavorative gratuite per riassettarle. Gli uomini di Ghiviz.zano, inoltre avevano un'altra incombenza: la manutenzione dei dotai ( 28 ), la cui rete doveva avere una importanza rilevante, se i conservatori del comune in persona dovevano verificarne l'efficienza ogni anno.

La vita religiosa era regolata anche da norme civili, sia per quanto riguarda la partecipazione alle funzioni sacre, sia per l'accompagnamento del parroco quando andava ad amministrare i Sacramenti agli infermi.

Inoltre nessuno poteva rifiutarsi di fare l'operaro. Questa era una mansione di responsabilità. perché prevedeva l'amministrazione dei beni della parrocchia, che in molti casi erano rilevanti.

Per consentire ai fanciulli di crescere non solo sani nel corpo, ma anche pronti di intelligenza e capaci, in caso di necessità, di ricoprire degnamente incarichi di responsabilità. gli uomini di Ghivizzano vollero che venisse pagato annualmente un maestro capace di iniziare alla cultura i giovani. La cosa è di grande interesse, perché denota come fosse diffusa a Ghivizzano l'aspirazione ad un miglioramento sociale o quanto meno il desiderio di portare un minimo distruzione anche nelle classi meno abbienti. Inoltre il fatto di saper leggere e scrivere consentiva agli uomini di Ghivizzano di ricoprire ali incarichi ricevuti con un

(27) In molti statuti troviamo l'ordine di piantare determinate verdure. A Ghivizzano era obbligatorio seminare cavoli e fave.

(28) I docai sono condotti di legno scavati in tronchi d’albero che servono per iniziare sorgenti e incanalare l’acqua verso case isolate o poderi.

bagaglio di cognizioni che permetteva loro di interpretare meglio le disposizioni scritte

e di controllare più direttamente l’operato dello scrivano, che doveva, fra le altre cose, registrare le multe comminate in caso di reato.


Fulvio Lera

STATUTO DI GHIVIZZANO DEL SECOLO XVI

Pag: 6. r DE SETTE CONSERVATORI DEL COMUNE, CAP. I

Statuimo et ordinamo che ciascuno offitiale di ditto comune che per li tempi seranno eletti siano tenuti nel principio del loro offitio far convenire infra giorni otto prossimi saldi tutto il comune et far mettere a' partito a’ secreto scrutinio come è usanza fra li homini di ditto comune di eleggere homini sette nativi di ditto comune buoni, ptovodo e discreti, i quali sette così eletti di sufficente numero dalli ditti homini et comune si intendino, et siano per un anno prossimo ad venire dal dì della loro elezione conservatori del comune predetto et ditti ordini e statuti di ditto comune et durante el ditto loro offitio li ditti.

Pag. 6 v. conservatori o’ al manco cinque di loro concordij possino e voglino fare et observare tanto quanto potesse fare et ordinare ditto comune in sufficiente numero congregati con la observantia tamen delli presenti ordini e Statuti di ditto comune et di ogni altro “si avesse affare per lo avvenir”. Ai quali statuti et ordini ditti sette non possino in alcun modo derogare]alli quali sette et a loro offitio tutti li homini di ditto comune debbino,……. obedienti in le cose licite et Honeste et ad utile et honore del comune come a' tutto, il comune et li ditti sette debbino provedere di far conciar le strade sempre che ce ne sera bisogno. e, comandare a

Pag. 7 r. tutti li homini di ditto comune et in quelli habitanti andare a' conciare le ditte strade sotto le pene che a' loro parrà et piacerà et similmente se alcuno avesse guasto chiaviche delle strade ditti sette li debino comandare che le riconcino sotto quelle pene che a loro parrà e piacerà.

DE L'ANDARE A COMUNE DELL'OFFITIALI, CAP. II


Considerando quanto sia necessaria la ubbidienza massima verso li offitiali et de comuni particolari pertanto ordiniamo et statuimo che ciascuno homo di ditto comune di Ghivizzano cioè il maggiore et capo di ogni famiglia ad ogni richiesta di

Pag. 7 v. ciascuno offitiale di ditto comune al suono della campana debba personalmente comparire al comune i nel luogo Consueto finito che serà il suono di ditta campana alla pena di soldi du per ciascuno et ciascuna volta a utile di comune et l'offitiale sia tenuto fare ogni volta che si farà comune la richiesta et puntare quelli che mancano alla pena di soldi dieci a' utile di comune per ciascuno offitiale et Ciascuna volta che obmettesse di far quanto do sopra dichiarando però che a' comuneno possi ne ardisca andare più che uno homo per ciascuna famiglia il quale sia al manco

Pag. 8 r. di età di anni. 23. in su salvo nelli casi quando in una famiglia no ci fosse homini di più età e se alcuno ardisse di andare a ditto comune dove fosse un altro di sua famiglia a' lora in ditto caso lo offitiale sia tenuto sotto pena di soldi. X. prima che ragioni di cosa alcuna di doversi trattare a'lora in comune comandarli che si parti: ma se alcuni da poi li sera comandato come di sopra non si partisse cadi in pena di soldi .X. per

ciascuno et ciascuna volta a utile di Comune et se alcuno altro contra dicesse

o contra facesse a’lhora al comandamento fatto per loffitiale similmente loffitiale sotto


Pag. 8 v. ditta pena li-debbi comandare che si debbi partire et non partendosi

tale non abbi per quella volta voce in comunene possi rendere partito alcuno et sia condennato come di sopra et li offitiali no' li possino dar fama ne altro segno di poter rendere partito alcuno.

Ite ancora dichiariamo et ordiniamo et statuimo che ogni volta l'offitiali chiameranno a comune o' che suoneranno la campana in nel modo ditto di sopra et che si raunerà il numero di trenta homini s'intendi sufficente numero e possino far comune et occorrendo dar partito alcuno et


Pag. 9 r. che delle tre parte delle pallotte le due vinchino et no' raunandosi il nu­mero de trenta homini come di sopra non possino far comune.

DI NON BIASTIMARE ET PARLAR. HONESTAMENTE ET NO' PORTARE ARME A COMUNE CAP. III

Considerando quanto grave peccato sia il biastimare et quanto scandalo partoriscono spesso le parole disoneste et ingiuriose per tanto statuimo et deliberiamo et ordiniamo che nessuna persona ardischi a' comune biastimar in alcuno modo l'onnipotente Iddio et la sua gloriosa madre vergine

Pag. 9 v. madre maria o alcuno santo o santa del paradiso a' pena di soldi. X. per

ciascuno et ciascuna volta.

Ite' che nessuna persona ardischi a' comune dire verso alcuna personaalcuna parola ingiuriosa o smentire per la gola alla ditta pena per ciascuno et cia­scuna volta et intendisi parole ingiuriose quelle che si fan mentione in nelli statuti del maggior Comune di Lucca ne a' comune si possi portare arme di alcuna generatione ne falci ne pennati ne segure ne ferri di sorte alcuna alla pena di soldi .XX. per ciascuno et ciascuna volta da pagar

Pag. 10 r. ditta pena alla paga Prima a' utile di comune et l'offitiale sia tenuto per quando si viene a comune i nel Principio ricordare forte et con alta voce il soprascritto statuto dicendo: homini del comune vi si ricorda che a' comune non biastimate ne Portate arme et Parlate honestamente alla pena. delli nostri statuti il che non facendo l'offitiale o no puntando chi contra facesse cadi in pena di soldi :X: per ciascuna volta.

DEL MODO DI RICOGLIERE I PARTITI IN COMUNE CAP. IV

Per che manifestamente si comprende che lo ricogliere delli partiti in co­mune a' secreto

Pag. 10 v. scrutinio Procede assai con più pace delli homini che assimil cosa che a' voce Per lo Qual modo molti scandoli sogliano esultare fra li homini de comuni et imperò statuimo et ordiniamo che li offitiali di ditto comune che per li tempi seranno siano tenuti e debbino di ciascuna cosa che in ditto comune si ara a trattare ricogliere il partito segretamente co’le bussile e' berette a'pena di soldi .X. per ciascuno offitiale et ciascuna volta che contra facesse.

Ite.statuimo et ordiniamo che nessuna persona no'ordischi in modo alcuno rendere i partiti


Pag. I I r. i nelle bussile o berrette alla scoperta a' pena di soldi .X. tutto a utile di comune.


DI DOVER RIMONDARE E NETTAR OGNI ANNO LI D0CAIJ DI DITTO COMUNE CAP. V

Di quanta utilità siano li docaij i nel ditto comune a' ciascuno e manifesto
imperò imperservazione di essi statuimo et ordiniamo che ciascuna persona la quale harà o'vero al presente avesse un alcun pezzo di terra sua propria o in allogagione la quale fusse dalla parte di sotto di alcu' docaio tanto il docaio maggior di sopra quanto li altri quella persona

Pag. 11 v. sia tenuta ciascuno Anno del mese di aprile aver netto e lavato ditti tanto quanto dura la ditta terra alla pena di soldi XX per ciascuno et ciascuna volta et accio che tal cosa si habbia a Observare statuimo et hordinamo che li offitiali che per li tempi scranno siano tenuti e debbino scuno anno del mese di Maggio cioè in fra otto dì del ditto mese personalmente provedere tutti li docaij del ditto comune et quelli si trovasse non haver observato quanto di sopra si contiene debbino haverli condennati la ditta somma

Pag. 12 r. alla pena di L. XX per ciascuno offitiale che contra facesse risalvando che il docaio maggior di sopra da luogo della chiesa di San Michele di Corezlia o’vero dal solco dal colle per infine a' luogo che era di pie.° di Ant.° che ponte è di Rocca da Capannori questo spazio di docaio lo habbi da Cavare il Comune et Conciare il Passo della cintesima et la spesa che ci anderà l'habi a' pagar tutte le terre che sono sotto ditto docaio cioè da strada romea in su infine alla cintesima et ditta cintesima il la si comprendino ancora quelle che sono da strada in giù come quelle che sono in si l'acqua de quali

Pag. 12 v. docaij a’ nessuna persona sia licito ne Possi muovere per alcun' modo de luogo suo ne condurla per le strade senza expressa licentia dalli sette o’vero dal comune alla Pena di fiorini uno a 36 per ciascuno et ciascuna volta da distribuirsi la ditta Pena per una terza Parte allo accusatore et ogni persona possi accusare et unaltra terza Parte al sig.or Vicario o'corness.° che la farà valere laltra terza parte al comun nostro.

Ite’ordiniamoche se alcu'furistierio'tramu tantehabitante in ditto comune inacquerà con

Pag. 13 r. lacqua di alcuno docaio di sopra detti docaij debbi pagare L. 6 per ciascuno staio di terra et i furistieri no' no.abitanti in ditto Comune debbino pagar L. XX per ciascuno staio di terra a utile di comune.

DE FURISTIERI CHE ABITANO IN DETTO COMUNE CAP. VI

Accio che i nostri originali homini del nostro comune habino maggior privilegio dalli altri adventitij li quali sono venuti ad abitare nel ditto comune per infine al presente giorno statuimo e ordiniamo che li forestieri che abitano in detto comune e loro figlioli

Pag. 13 v. nati et quelli che nasceranno sintendino ancora loro essere furistieri e siano tenuti e debino Pagare cosi li masti come. le femine Per ogni colta ordinaria LX. per ciascuno maggiore di anni XIIII et li minori di ditti anni XIIII cosi masti come fervine siano tenuti e debino pagare per ogni colta ordinaria L. 5 per ciascuna bocca dichiariamo ancora che li tramutanti che habitano in ditto comune per infine al presente giorno loro e lor figlioli nati e quelli che nasceranno s'intendino ancora loro essere tramutanti et siano tenuti e debino Pagar cosi

Pag. 14 r. li masti come le femine per ogni colta ordinaria soldi X per Ciascuna bocca et di più statuimo che li ditti furistieri et tramutanti siano tenuti pagare per ogni colta ordinaria soldi du per ogni bestia baccina et Q. 1 / 3 per bestia minuta che terranno in sul territorio del ditto comune. Tre scannino et ordiniamo che tutti li furistieri che per lavenire verranno ad

Pag. 14 v. figlioli nati et che nasceranno sintendino ancora loro furestieri et siano tenuti e debbino pagare così li masti come le femine L. XX per iascuno maggiore di anni. XIIII et li minori di ditti anni XIIII così malti femine siano tenuti et debino pagare per ogni colta ordinaria L XX per ciascuna bocca

Item ordiniamo che tutti li tramutanti che per lavenire verranno ad habitare in ditto comune loro et loro figliuoli nati et quelli che nasceranno s'intendino ancora loro essere tramutanti et siano tenuti pagare così

Pag. 15 r. li masti come le femine per ogni colta ordinaria L. X per ciascuno maggiore

di anni XIIII et li minori di ditti anni XIII' cosi masti come femine siano Tenuti e debino Pagare Per ogni colta ordinaria soldi V per ciascuna, bocca et di più statuimo che li detti furistieri et tramutanti siano tenuti Pagare per ogni colta ordinaria soldi .du. per bestia baccina et q. due per bestia minuta che terranno in sul territorio del ditto comune.

Item statuimo e ordiniamo che tutti li furistieri che per lavvenire verranno ad abitare in ditto comune loro e loro

Pag. 15 v. Figlioli nati et quelli che nasceranno s'intendino ancora loro essere furistieri et siano tenuti et Debbino Pagare cosi li masti come le femine L. XX per ciascuno maggiore di anni .XIIII. et li minori di detti anni .XIIII. Così masti come femine siano tenuti et debino Pagare per ogni colta ordinaria bolognini 5. Per ciascuna bocca et di Più statuimo che li detti furistieri et tramutanti che per lavenire. verranno debbino pagar per ogni Colta ordinaria soldi .IV. per ogni bestia baccina che terranno et Q. 4 per bestia minuta che terranno.

CHE IN SUL TERRITORIO DI GHIVIZZANO NO' SI POSSI CONDUR BESTIE FURISTIERE CAP. VIII VI

Per che il ditto comune ha si

Pag, 16 r. Piccal territorio che affatica supplisce alle bestie di ditto comune et questo no obstante alcuni Presumino Condurre in sul ditto territorio bestie furistiere cioe s'intendino furistiere tutte quelle che non seranno di Persone di ditto comune o in quello habitanti per tanto statuimo et . deliberiamo et ordiniamo che nessuna persona ardisca o'vero presumi per alcu'modo Condur bestie di che qualità si sia in sul ditto territorio alla pena di B. XX per bestia minuta et B. XXXX. per bestia grossa per ciascuna volta che seranno accusate et ogni homo che sia di anni 18.

Pag. 16 v. o' Più li sia licito e possi accusar ditte bestie et quanto havere trovato ditte bestie in su ditto territorio in termine d'un giorno debi andar a' dinuntiarle allo scrivano o'vero alloffitiale o'a sette conservatori di ditto comune et loro le debbino segnare et accettar con darli in giuramento di aver trovato ditte bestie in sul ditto territorio et quelle far Pagar quanto prima parra ai detti sette o’ al comune et no' accettandole et non facendole Pagare o' far Pagare quanto vuole la ragione caschino impena di B. 25 per ciascuno di loro e le ditte pene

Pag. 17 r. si debbino distribuire per una terza parte allo accusatore et unaltra terza parte al signor Viccario o' comes. che le fara valere et laltra terza parte al ditto comune risalvando quelli che vorranno venire con le loro bestie alloggiare alle stalle di persone di ditto comune per quel tanto tempo che ci alloggeranno Possino Pasturare in sul ditto territorio fuora de danni Particolari pagando Q. dui per bestia minuta il mese havendo però licentia de li sette conservatori che seranno per li tempi et li ditti sette ne debbino tenere

Pag. 17 v. diligentemente Cura et farli Pagare come di copra et no'havendo licentia dalli ditti sette conservatori caschino impena come di sopra dichiariamo

expressa mente che li ditti sette conservatori non li possino dar licenza se no per quel tanto che alloggeranno alle stalle come di sopra dichiariamo ancora se alcuna persona di detto comune havesse dato o che volesse dare bestie minute o ‘baccine in soccio oamezzo ad alcu’furistieri possi et li sia licito poter condurre ditte bestie a’ pasturare in su ditto territorio.

Pag. 18 r. Fuora da alcuni Particolari ancora che non allogino alle stalle come di sopra ma debbino pagar Q. uno per mese per bestia minuta et Q. tre per bestia grossa avendo però licentia dalli sette conservatori et li ditti sette conservatori li debbino dar' licentia vedendone contratto di soccita et darli buono giuramento che non sia contratto finto et simulato et mancando ditti sette conservatori di quanto di sopra Caschino in pena di bolognini 25 per ciascuno e ciascuna volta da distribuirsi ditta pena come. di sopra.

Pag 18 v. DE LINCANTI DEL COMUNE CAP. VIII

Statuimo et ordinamo che ogni anno del mese di dicembre il di di Santa Lucia si debbino fare tutti l'incanti del Comune secondo l'usanza di ditto comune et colui al quale rimarrà ciascuno in canto di gran pregio quanto di piccolo sia tenuta dar Pagatore approvato per li sette conservatori di Pagar la quantità e somma dei denari di ditta incanto. et se i ditti sette approveranno un Pagatore che non fusse buono in quel caso non Pagando Colui che in Canta o il ditto pagatore

Pag 19 r. Siano tenuti Pagare loro di loro proprio et chi incantasse alcun de ditti in canti tanto quel giorno quanto di tutti li altri tempi di ogni sorta d'incanti et che li rimanesse alcuno incanto e poi non attenesse a ditto incanto sia tenuto et condennato in B. 25 a' utile di Comune et di più si debbi rincantare ditto in Canto et tutto quelli chi si ci perdesse lo debbi far al ditto comune et tutto impuonerli alla prima Colta che verrà DI NO' POTER PORTARE CALOCCHIE DI CERTI TEMPI CAP. VIIII Havendo considerato la estrema miseria di legname che. è:

Pag. 19 v. I nel nostro comune et che per questo le vigne che vi sano vanno a male per esserli tolto il legname perciò statuimo et ordiniamo che nessuna persona non ardischi ne presumi Portar calocchie seche ne di qualsi voglia altra sorta di legname da viti ne accasa ne a capanne ne in sito alcuno ne delli suoi proprio ne di quelli d'altrui fuora dei mese di Marzo et di aprile et di maggio et questi tre mesi si concedono solamente a quelli che poteranno le loro viti alla pena di b. 20 per ciascuno et ciascuna volta da distribuirsi per

Pag. 20 r. una terza parte allo accusatore unaltra terza parte al signor vicario o'

comessario chele farà valere et laltra terza parte ai ditta comune et ogni homo ne sia accusatore.

DI NON POTER PORTARE RONCOLE OVVERO ONCINI CAP. X Considerando i gravi danni che si fanno giornalmente alle selve et a altri arbori co' roncole e oncini a rompere rami di ditti arbori per tanto statuimo et ordinamo che nessuna persona non Possi Portare roncole ne oncini ne sul suo ne su quel d'altri alla pena di b. 20 per ciascuno

Pag. 20 v. et ciascuna volta da distribuidsi come di sopra et ogni 'nomo ne sia accusatore.

DI NON POTER FAR FRONDI IN FINE A SAN LORENZO CAP. XI Statuimo et ordinamo che nessuna persona di ditto comune o' in quello habitante non ardischi nè presumi in modo alcuno far frondi di Castagno quali si adoprano a' fare il Castagnaccio ne il sul suo ne in su quel daltri ne in sul territorio di Ghivizzano ne in su, quel di altri comuni portandone in su quel di Ghivizzano ogni volta che serano accusati haver fatto

Pag. 21 r. ditte frondi o’ che le habbino in Casa o’ capanne o’ in altro luogo dentro di giorno dieci del mese di agosto Caschino in pena di b. 20 per ciascuno e per ciascuna volta a distribuirsi la ditta pena come di sopra et ogno homo ne sia accusatore.

DI ACCUSARE CHI FA DANNO CAP. XII

perché i nel nostro comune e territorio si fa di molti danni con persone e co’ bestie statuimo e ordiniamo che ogno homo di età e di anni XVIIIo più possi accusare chi troverà a far danno si

Pag. 22 v. persone come bestie. Porci. et cani et fatto che averà le accuse in termine di un giorno` debbi andare allo scrivano del comune et denontiarli le ditte accuse fatte et lo scrivano le debbi segnare con dargli il mento di aver fatto le ditte accuse giustamente et di Poi alla prima colta che simporrà ce le debbi mettere dichiarando che per ogni accusa che serà fatta a ogni sorte di danno che non ce ne fusse ordine ne capitolo in questo libro particolarmente sia la pena alla persona di giorno b. X

Pag. 23 r. et di notte .b.XX. et alle bestie di giorno B.2. per bestia grossa et di notte .B.XX. et le bestie minute B.I. et ha i porci B.X. et ha i cani di giorno B.5. et di notte .B.X. et delle ditte pene o' accuse si debbino distribuire per una terza parte allo accusatore, unaltra parte a chi haverà

    subito il danno laltra terza parte al comune nostro

DI DOVER DAR'IL GIURAMENTO QUANDO SI HA DA IMPORRE LE COLTE CAP. XIII

Statuimo et ordiniamo chi li sette consérvatori quando

Pag. 23 v. haveranno a Por le colte di otto giorni avanti debbino comandare all'offiliale che dia il giuramento a ogni persona del comune et in quello habitante se haveranno trovato o visto persone o bestie o' altri animali a' far danno et i ditti sette ne debbi andare dua di loro con il ditto affiliale quando daria ditto giuramento et trovando alcun damnatore li debbino Porre in su la colta quanto meriterà segando le pene de nostri statuti et trovando alcuno che non volesse giurare lo debbino condennare

Pag. 24 r. .B.XX. e mancando loffitiale di quanto di sopra caschi in pena di .B.XX. et mancando li ditti sette di quanto di sopra caschino in pena di .B.X. per ciascuno tutto a utile di comune.

DE LACCOMPAG.N'ARE LA SANTA COMUNIONE CAP. XIIII

Considerando quanto sia meritorio il fare honore al santissimo sacramento del corpo e sangue del nostro signore Jesu Cristo impertanto ordiniamo che ogni volta che in ditto comune si suonerà la campana per far segno di accompagnare la santissima communione a casa di qualche infermo

Pag. 24 r. che almanco un’homo per ciascuna famiglia o' vero donna di età di anni XVIII sia tenuta immediate comparire alla chiesa etaccompagnare ditta santissima communione in fine dove anderà et così poi in ritorno in fino alla chiesa alla pena di soldi 4 per ciascuna famiglia et ciascuna volta a utile di comune eloffitiale sia tenuto a' far la richiesta di chi vi manca alla pena di soldi .X. per ciascuno affiliale et ciascuna volta et il simile si observi il giorno della solennità del corpo di Cristo et il giovedì santo

Pag. 25 r. DI DOVER ANDARE ALLE LITANIE CAP. XV.

Perché l'honor di dio si deve preficere tutte le altre cose imperò statuimo et ordiniamo che ciascuna famiglia di detto comune uno almanco che sia di età di anni XIIII o più sia tenuto di andare alle litanie processioni ordinarie et luminarie sempre et ogni volta che si celebreranno in ditte comune alla pena dì soldi du" per ciascuno et ciascuna volta no' obstante licita scusa e loffitiale sia tenuto far la richiesta et notar chi manca alla pena di soldi .X.

Pag . 25 v. QUALE SIANO LE. FESTE CHE SI DEBBINO GUARDARE CAP. XVI Considerando che il guardar le feste è comandamento a ciascuno statuimo et ordiniamo che ciascuna persona non possi per se o per altri di sua famiglia fare o far fare alcun lavoro ne bastare alcuna bestia alcun giorno comandato dalla chiesa o' votivo di ditto comune alla Pena di soldi .XX. Per ciascuno et ciascuna volta et intendesi feste votive tutte quelle che si trovino qui sotto

Santa maria martire adi 13 maggio il venerdi dopo lascenzione san nazzari excelsi adi 28 di Luglio San Paulo adi 30 giugno

Pag. 26 r. Santo Stefano papa e martire adi di 2 agosto Santa Maria della nieve adi 8 ogosto San Rocco adi 16 ogosto San Siro adi 9 dicembre San .. Paulo adi 30 giugno

DELLO ACCOMPAGNARE LO CORPO DELLI MORTI ALLA SEPOL­TURA CAP. XVII

Per che lo accompagnare de i corpi alla sepoltura è cosa laudabile e me-

ritoria per tanto ordiniamo che ciascuna persona di ditto comune la
manco uno homo per ciascuna famiglia il quale si ritrovasse in simil tempiin ditto Castello o altrove dove sentisse il suono della campana sia tenuto andare a' compagnare ciascun corpo alla sepoltura

Pag. 26 v. Alla pena dr soldi du per ciascuno et ciascuna volta che contra facesse no' obstante legittima scusa et loffitiale sia tenuto fare la richiesta a pena

di B.X. et ogni volta si dovesse fare alcuna richiesta in absentia delli
offitiali sia tenuto uno d"i sindichi alla ditta pena

QUANDO SIA LICITO VENDEMMIARE CAP. XVIII

Per che il vendemmiare repentino suole essere comunemente con danni

per tanto statuimo et ordiniamo che alcuna persona di che si
sia non presumi per se o per altri cominciar a vendemmiare nel territorio di

Pag. 27 r. ditte Comune in fine a tanto che per lo comune non serà deliberato alla pena di B. XXV per ciascuno et ciascuna volta che contra facesse da distribuirsi la ditta pena per una terza parte allo accusatore al signor vicario o comessario che le farà valere et laltra terza parte al comune nostro et ogni homo ne sia accusatore

DI DOVER FAR ORTI CAP. XVIIII

Concio sia cosa che le famiglie a massima quelle del contado ricevino grande comodità mediante le ortaglie della qual cosa non essendo ciascuna famiglia provvista

Pag. 27 v. ne seguitano danni per tanto in rimedio di ciò Statuimo et ordinamo che ciascuna famiglia così terreno come furistiera habitante in ditto comune sia tenuta et debba fare elaborare terreno a orto et così a orto mantenere alla Pena di B.XX. per ciascuna famiglia et ciascuno anno. Item che ciascuna famiglia di ditto comune sia tenuta Piantare et allevar almeno Piedi 300 di cauli Ciascuno anno del mese di Marzo et similmente sia tenuta ciascuna famiglia ogni anno per il mese

Pag. 28 r. di febbraio al manco seminare un mezo staio di fave et chi non seminasse come di sopra Paghi B.XX. per ciascuna famiglia et loffitiale di ditte Comune che per li tempi scranno siano tenuti ciascheduno anno per tutto il mese di Aprile Provvedere et intendere chi ara e chi non ara observato quanto di sopra sì contiene et così denontiare allo scrivano ciascheduna famiglia contra facente circa alle preditte cose et non observando li ditti offitiali quanto di sopra siano condannati a pagar la ditta

Pag. 28 v. pena per ciascuna famiglia non dinontiata come di sopra et la ditta pena vada a utile di comune

DELMODO DE NECESSARI ET DE. TENERE NETTE STRADE
CAP. XX

Perchè la immondezza et bruttura ragionevolmente deve dispiacere a ciascuno .

Per tanto uimo e ordiniamo che nessuna persona possi tenere alcuna quantità di migliarini Paglia o simil cosa che avesse ad occupare la strada dentro la ditta terra e castello di Ghivizzano e le strade pubbliche che sono intorno a ditto castello pena

Pag. 29 r. di B.5 per ciascuno et alcuna persona non posi in ditta terra ò Castello

o ditte strade intorno al Castello fare o far fare necessarij o vero luoghi

comuni che rispondino sopra le Strade Pubbliche li condutti de quali non

siano coperti di muro fino a terra e' facendo le sue fogne o' non siano mandati coperti fuora della strada alla Pena di B. 36 per ciascuno che contra facesse et qualunque persona la quale havesse al presente in alcuna sua casa simili necessarij discoperti come di sopra quelli debba are infra dui mesi

Pag. 29 v. Prossimi dal di che li Presenti ordini saranno Pubblicati e detti in comune Per modo che li condutti di essi debba et così rimanga coperto infine a piedi Come di sopra et in forma che alcuna bruttura non apparrà dalla parte di fuora sotto la ditta pena: le strade veramente di ditto castello di Ghivizzano si debbino spassare ogni sabbato cioè ciascuno sia tenuto di spassare o' far' spassare dinanti alle sue case alla Pena di soldi du per ciascun Padre di famiglia et per ciascuna volta di chi contra facesse et le suddette pene vadino a utile del comune nostro

Pag. 30 r. DI NON POTER GITTARE ALCUNA. COSA PUTRIDA IN SU LE STRADE CAP. XXI

Che alcuna persona non possano ardisca o per se o per altri gittare in su le strade pubbliche alcuna quantità di acqua o altra cosa putrida intendendo in su le strade maestre le quali sono dentro del ditto Castello et in le strade pubbliche intorno al Castello alla Pena di soldi .4. per ciascuno et ciascuna volta a' utile di comune

DI NON POTER FARE CAPANNE DENTRO DELLE MURA DEL CASTELLO CAP. XXII

Quanto sia pericoloso lo incendio et la furia del fuoco a ciascuno' e massime del comune notorio imperò volendo per Io

Pag. 30 v. advenire a tal pericolo dar provvedimento quanto sia possibile statuimo et ordiniamo che alcuna persona di che grado o condizion si sia non ardischi o' ver presumi per lo advenire fare o far fare alcuna capanna dentro le mura Castellane del ditto comune et terra di Ghivizzano la cui copertura non sia tutta di piastre ovver teuli alla pena di ducati .XXV. per ciascuno et ciascuna capanna et similmente sotto ditta Pena ciascuno il quale havesse al presente alcuna capanna la cui copertura non fosse di piastre o' ver teuli debbino con effetto ditta copertura havesse

Pag, 31 r. totalmente rimossa e disfatta et quella totalmente rifatta in teuli o piastre sotto la ditta Pena della qual pena la terza parte sia del maggior comune di Lucca laltra terza parte del signor vicario che farà eseguire ditta pena et per laltra terza parte sia dello accusatore et ogni homo sia licito potere accusare

DI NON POTER FAR FUOCO IN LUOGHI COPERTI A PAGLIA CAP. XXIII

Havendo considerato di molte volte che il nostro Castello di Ghivizzano sia attorniato di molte capanne quale sono tutte coperte di Paglia et per questo sono ricevuto di molte volte grandissimi

Pag. 31 v. danni et corso grandissimi rischi del Castello per essere ditte capanne tanto vicine però ci è parso provedere a' questo pericolo per tanto statuiamo et ordiniamo che per l’advenire nessuno di qualsivoglia stato, grado sesso o condizione si sia ardischi di far fuoco in qual si volgia modo et solo qual si voglia quesito colore ancora che ci volesse habitare familiarmente in qual si voglia capanna o' ver metato che sia Coperto a paglia o' vero abbi parete di paglia intendendo paglia quella di grano segale orzo farro migliarini panicali

Pag. 32 r. sagginelli o- vencigli o’ ver frasche tanto di giorno quanto di notte e tanto dentro del Castello quanto fuora purché sia dentro alli i nirascritti termini cioè cominciando alla punta del crociale di Canale in loco detto Pianezzoli adivizzando' al solco dal colle et continuando ditto solco per infine al docaio grande del comune a' infine al capo di San Michele in s.D. a Pruneta et di li pigliando il disto docaio del comune seguitando verso ponente fino alla sega degli heredidi Francesco di Batta in s.d. al sigone et li finendo et questo sotto pena

Pag.32 v. di lire XX di B.m. in la qual pena si intendi essere in corsociascuna

volta che contra fara alle cose dette di sopra e s’intendi ditta pena

essere applicata la quarta parte al Maggior comune di Lucca e per unaltra quarta parte

al signor vicario o comessario che la farà eseguir e per unaltra quarta parte al comune di Ghivizzano et laltera parte al accusatore et ogni homo sia licito Poter accusare et sia tenuto il Padrone per il garzone et il padre per li figlioli et tutti di sua famiglia abitanti sotto il suo tetto a' suo pane et a' suo vino

Pag. 33 r. DELLA VICENDA DE' PORCI CAP. XXIIII

Per utilità di tutti li huomini di ditto comun. Statuimo e ordiniamo che ciascuna persona di ditto comune et habitante sia tenuto observare la vicenda de porci che si facesse Per li tempi in ditto comune sia vicenda come a porcaio fermo alla Pena di soldi X per ciascun giorno che contra facesse et per ogni volta che qualunque persona rompesse quello che ditta

vicenda et che nessuno possi andar per guardia alla vicenda che non sia di età al manco di anni XIIII alla ditta pena per ciascuna volta et

Pag. 33 v. Per ciascuno che contra facesse e se i porci della vicenda facessero

danno ad alcuno tal danno sia tenuto Pagare et emendare che

quel giorno serà fatto il danno harà in guardia lavvicenda et la sopra ditta pena vadi a' utile di comune

DI NON POTER FARE EDIFITIJ SENZA LICENTIA CAP XXV

Statuimo et ordiniamo che nessuna Persona di qualunque stato e condi-

zione si sia non ardisca ne presumi fare o fare alcuno edificio di che

maniera si sia di nuovo sopra le acque del comune

Pag. 34 r. di Ghivizzano senza expressa licentia et voluntà del ditto comune alla

pena di soldi uno per ciascuna volta e qualunque persona che contra

facesse e di guastare quel tutto havesse fatto et non guastandolo caschi

in Pena di B. 50 da distribuirsi la ditta pena per una quarta parte allo

accusatore et ogni homo li sia licito accusare una altra quarta parte al

signor vicario o comessario che la farà eseguire unaltra quarta parte al

maggiore comune di Lucca et laltra al comune di Ghivizzano.

Pag. 34 v . DE DANNI DATI CAP. XXVI

Statuimo et ordiniamo accio che si Ponga riparo a danni che si fanno

nel nostro comune in tra le Persone del nostro cormune con esso le loro

bestie che ciascuno sia diligentea riguardare le sue bestie che de danni

che si faranno in ditte comune con persone o bestie che gli offi-iiali che
seranno per li tempi in ditto comune siano tenuti dare il giuramento in

ditta comune a ciascuno Per rinvenire li dannatori e li stimatori del comune siano tenuti stimare il danno in fra tre di... dal di che seranno richiesti et trovato il dannatore siano tenuti li officiali dinuntiarlo allo scrivano del comune infra tre di

Pag 35 v. do Poi che li serà dinuntiato et rinvenuti il dannatore e lo scrivano sia tenuto di poi che li serà dinuntiato scrivere detto dannatore et il danno et la stima et a chi è stato fatto il danno et poi alla prima paga colta che si Porrà in comune si metti detta pena ad entrata etutile di chi ha ricevuto il danno ed ad uscita o conto di chi ha fatto il danno et Passato il tempo et che fusse Posta la colta et nun fosse la stima missa come di sopra ad entrata di chi ha ricevuto il danno Possi quel harà ricevuto il danno ricorrere alla ragione ò come parà fare et agli offitiali e guardiani si dia ogni anno i nel Principio de loro offitio

il giuramento in comune di

Pag. 35 v. fare il loro offitio bene et diligentemente et senza fraude. Item gli offitiali del nostro comune che per li tempi seranno tenuti ha provvedere li danni et quelli ogni sera denuntiare al Camerlingo et a suo sacramento accusare e quelli che vi troveranno e tenunziati come sopra per li detti guardiani sia tenuti oltre la stima del danno che fusse per loro fatto a qualunque persona di pagfare q. 3 per ogni danno ad utile di comune et li due guardiani debbino havere per premio e salario del Comune B 3 il mese per ciascuno et in caso che li detti offitiali tali guardiani non trovassero et eleggessero caschino in debbino havere per premio e salario del comune B. 3 il mese per ciascuno et in caso che li detti offitiali tali guardiani non trovassero et eleggessero caschino in Pena di B. 3 per ciascuno offitiale per ogni

Pag. 36 r. mese che mancheranno di trovare ditti guardiani

DI POTERE AMETTERE IL PASSO ALLE SELVE CAP. XXVII Statuimo et ordiniamo che in perpetuo sia lido al comune et homini di Ghivizzano o' alle dui parti delle tre di loro del mese di ottobre licentiare il Passo alle selve alla vicenda dei Porci si fa ogni anno in ditto comune et doppoli Porci alle bestie pena et pregiudizio di esso comune et homini di quello

DI NON POTER GUASTAR CASTAGNI CAP. XXVIII

Statuimo et ordiniamo che nessuna

Pag. 36 v. Persona di ditto comune quanto furistiera o' di qual si voglia altro luogo Possi ne li sia licito tagliare ne far tagliare ne sbucchiare ne guastare in qualsivogli modo castagni in nel territorio del ditto comune ne rami di essi ne verdi ne secchi alla Pena e sotto la Pena di B. XXV. per ciascuno contrafacente et ciascuna volta et di Pagare e di emendar il danno al padron 'della selva et beni a' stima delli stimatori del comune o di altri che siano comune amici qual pena si debbi dividere in questo modo cioè per una terza parte allo accusatore et ciascuno soa licito accusare et per unaltra terza parte al signor vicario o comessario che la farà seguire

Pag. 37 r. et laltra terza parte al comune di Ghivizzano con questa conditione et clausola che alla satisfatione et Pagamento di tal Pena li Padri son tenuti per li figliuoli e moglie et padroni per li garzoni et li fratelli maggiori per li minori e le sorelle

DI DOVER FARE LI OPERAIJ CAP. XXVIII

Statuimo et ordiniamo che per laddivenire si debbino scrivere in brevi tutti li nomi delli huomini del comune di Ghivizzano maggiori di anni XVIII. et habili al contrattare et negotiare et di poi Cosi descritti si habbino a mettere assortiti du per breve in un bussilo ovvero borsa de quali

Pag. 37 v. Brevi con detti dui nomi deserti ogni anno la Prima settimana del mese di maggio se ne debbi cavare uno e li huomini che in ditto breve così estratto seranno descritti sintendino et siano operaii dell'opera della chiesa dí San Pietro di Ghivizzano per uno anno all'hora advenire con la hautorità gravezza salario honori e preeminentie solite et consuete quali dui huomini così estratti siano tenuti et debbino infra giorni quattro dal dì della loro estrazione transferirsi nel vescovato della magnifica città di Lucca et ivi accettare detto loro officio di operiato dar Pagatore et altre cose fare alle quali sono tenuti gli operaij

Pag. 38 r. segondo la forma della ragione et dei sacri onori alla Penae sotto la Pena di B XX

da Pagarsi per gli estratti et contra facenti ad utilità del ditto comune et homini di Ghivizzano

DEL MAESTRO DI SCUOLA CAP XXX

Considerando quanto sia di necessità il mandare i' figliuoli alla scuola accio che imparino le virtù et parche più facilmente si Possi condurre maestri di scuola tanto furistieri quanto quello del nostro comune pur che.

siano eletti dalli Huomini del ditto Castello di Ghivizzano statuimo e
ordiniamo che sempre che sarà condutto un maestro di scuola come

Pag. 38 v. di sopra rabbia havere scudi quattro l'anno da esso comune da Pagarseli

in quattro colte ciascuno scudo per colta et questi vadino per buoni

al suo salario a' utile di quelli che lo condurranno

SOPRA I LUOGHI DI MALTAGLIATA ET DELLE PIAGGE DEL
FIUME CAP. XXXI

Statnimo et ordiniamo che di qui inìnzi alcuna persona ttanto mastio_

quanto femina tanto terrieri quanto furistieri non possi ne li sia licito

sotto alcun quesito posse tagliare ne far tagliare in alcun delli detti luoghi

legnami di sorte alcuna ne vetrici senza licentia delli sette conservatori o

vero dal comune sotto Pena di scudo uno per ciascuno,

Pag. 39 r. e' ciascuna volta a' quelli della terra cioè nativi del ditto comune et a furistieri di scudi dui Per ciascuno et ciascuna volta da Pagarsi una terza

parte al signor vicario o' comessario che la farà eseguire unaltra terza
parte allo accusatore laltra terza parte al ditto comune et questo s'intende

per la macchia della costa maltagliata Per quanto dura et tiene la iurisdizione
di ditto comune

Pag. 39 v. Item sopra le piagge del fiume da piedi della grotta del dente a' dirigendo

al termine che è in sul canto del piano do Strignana che termina
fra il comune di Coreglia et di Ghivizzano et per certi….


FINE



F



Commenti

Visitatori dal mondo

N.B.:Gli accessi dagli USA si riferiscono anche ad "accessi tecnici" del sistema